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TUTTO CIO’ CHE BISOGNA SAPERE SU COME OTTENERE IL COVID-PASS E LA SUA VALIDITA’

 

Da oggi, 1 giugno, sia nelle zone gialle che in quelle bianche, bisognerà esibire il cosiddetto “green pass” per alcune attività. Per ottenerlo è necessario avere una certificazione che attesti: l’avvenuta vaccinazione (entrambe le dosi o con il monodose), che si è guariti dalla malattia, o che si è negativi ad un tampone molecolare a cui ci si è sottoposti 48 ore prima.

 

Il lancio ufficiale della piattaforma del pass Covid europeo dovrebbe arrivare oggi, 1 giugno. Diversi gli Stati membri dell’Ue che si collegheranno e tra questi anche l’Italia che, tuttavia, a differenza di Stati come la Grecia, non inizierà fin da subito ad emettere i certificati digitali.

 

Il via ufficiale del certificato Covid, ovvero quando il titolo sarà riconosciuto ed inizierà ad essere usato in tutti i 27 Stati membri, sarà comunque dopo la fine dell’iter legislativo dell’Ue, atteso per fine giugno.

 

In ogni caso, come annunciato dallo stesso Governo tramite le proprie “FAQ”, in attesa di ottenere il vero e proprio “green pass”, ecco cosa bisogna fare per ottenere la certificazione e la loro validità:

 

Le tre certificazioni verdi COVID-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:

  1. A) La certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell’effettuazione dell’ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

 

Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;

 

 

  1. B) La certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l’interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo;

 

  1. C) La certificazione verde COVID-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

 

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

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