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Il Consiglio di Stato ha deciso: Lecco e Brescia giocheranno la stagione di Serie B 2023/2024.

 

Dopo la riunione del 29 agosto, il Consiglio di Stato ha deciso di rigettare il ricorso del Perugia e della Reggina, ammettendo di fatto le motivazioni del Lecco – vincitore dei play-off di Serie C della passata stagione- e confermando le decisioni del Tar sugli amaranto.

 

Di seguito un estratto delle motivazioni del Consiglio di Stato in merito alle decisioni sul Lecco:

“a) secondo l’ordinamento giuridico statale, un termine perentorio non è un termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo amministrativo)”. Prosegue:: “24.1. Che vi fosse l’inesigibilità di altro comportamento da parte del Lecco Calcio è affermazione su cui si fonda la decisione del primo Giudice e che è ampiamente condivisa dal Collegio”.

Nello specifico,  il Lecco ha acquisito il titolo per partecipare a campionato di Serie B solo dopo la vittoria dei play off contro il Foggia (18/6/2023) ed era impossibile rispettare la scadenza del 15/6 imposta dalla FIGC per i criteri infrastrutturali (da completare entro il 20). Il Lecco subito dopo ha indicato lo stadio di Lecco e il 23 giugno quello di Padova, godendo della proroga oggettivamente innegabile della FIGC e rispettando così i termini e non potendo aderire alla perentorietà.

 

Per quanto riguarda la Reggina, gli amaranto hanno visto respingersi il ricorso in ogni grado di giudizio. La squadra calabra sanzionata per il mancato pagamento emolumenti, contributi Inps e ritenute Irpef.

 

Qui l’estratto del comunicato del Consiglio di Stato:

P.M.Q. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così decide: a) respinge il ricorso principale e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13173/2023″.

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